Quanto c’è da sapere sul reddito di inclusione
L’Ambito territoriale n. 8 è l’ente che deve verificare le richieste e coordinare i provvedimenti
Dal 1° gennaio 2018 partirà il Reddito di Inclusione sociale (Rei), che andrà a sostituire il Sistema inclusione attiva (Sia) diventando così il nuovo strumento di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.è istituito dalla legge delega n.33/2017 alla quale hanno dato un importante contribuito anche Associazioni e Sindacati. Prevede oltre ad un assegno mensile variabile a seconda delle dimensioni del nucleo familiare anche un progetto personalizzato per l’integrazione sociale e lavorativa, con l’obbiettivo di favorire il superamento delle condizioni di difficoltà socio-economiche anche con l’impegno e la responsabilizzazine di tutti i componenti della famiglia, attraverso l’implementazionie di conoscenze e competenze.
Per gli abitanti di Senigallia e le Valli del Misa e del Nevola il punto di riferimento è l’Ambito territoriale sociale n° 8. Chi lo richiede deve essere congiuntamente: cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda; Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: un valore dell’Isee, in corso di validita’, non superiore ad euro 6.000; un valore dell’Isre non superiore ad euro 3.000; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000. Il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Oltre ai requisiti suddetti, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella Dsu, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni: a) presenza di un componente di età minore di anni 18; b) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore; c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.